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LEGGE 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 19-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal:  19-12-2000

Art. 4

Estensione normativa per il personale dirigente
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1 gennaio 2000 per la parte economica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga della concessione di alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità, a decorrere dal 1 gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.
4. Sulle nuove misure delle indennità operative, come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.
5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante: "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999":
"Art. 4 (Indennità operative ed altre indennità). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, al comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: "articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 , sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 , e le parole: "articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 , sono sostituite dalle seguenti: "articoli 11, 15 e 16 .
Sono soppressi il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'art. 8 ed il comma 9 dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di L. 4.000, L. 3.000 e L. 2.000.
4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal 1o dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di L. 63.000.
6. A decorrere dal 1o gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante: "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia":
"Art. 5. - 1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.".
- Si riporta la tabella allegata alla citata legge 28 marzo 1997, n. 85:
"Tabella (Art. 6, comma 1) Grado |Misure mensili lorde A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione....|910.000
B) Generale di Brigata.... |850.000
C) Colonnello + 25.... |790.000
D) Colonnello.... |730.000".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici":
"5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, recante: "Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia":
"Art. 3. - 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.".
- Si riporta il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)":
"(Omissis).
2. (Omissis).
Per le finalità di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.".