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LEGGE 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 19-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal:  19-12-2000 al: 31-12-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Personale dei ruoli degli assistenti
e dei sovrintendenti delle Forze di polizia
1. A decorrere del 1 gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.
4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.