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LEGGE 28 marzo 1997, n. 85

Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal:  9-2-2013
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Art. 5

1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 928) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore".