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DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 341

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 427 (in G.U. 19/08/1996, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1996

Art. 3

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.