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LEGGE 11 agosto 1991, n. 262

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 20-08-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  6-4-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.
3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990.
4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.
5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 è effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.
9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
10. Sono altresì annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 770/94, cessa di avere efficacia il presente articolo.