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LEGGE 11 agosto 1991, n. 262

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 20-08-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  20-8-1991 al: 5-4-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.
3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990.
4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.
5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 è effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.
9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
10. Sono altresì annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 249/1968 concerne: "Delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali".
L'art. 45 così recita:
"Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate".
- Si trascrive il testo del dispositivo del D.P.C.M. 10 novembre 1989, recante determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto "scuola" per i trienni 1984-86 e 1987-89:
"Art. 1. - 1. Il contingente di duecentoventi unità, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali è consentito - per il triennio 1984-86 - il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle decisioni giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986, del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 463-1987 e del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I, n. 597-1988, indicate in premessa, è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:
sessantanove unità al Sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);
sessantatre unità alla Confederazione italiana sindacale lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.;
cinquantatre unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.);
ventidue unità alla Unione nazionale del lavoro (U.I.L.);
sette unità alla Federazione italiana scuola (F.I.S.); sei unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).
Art. 2. - 1. Il contingente di duecentoventisette unità, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1987, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali è consentito - per il triennio 1987-89 - il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in adesione all'ordinanza n. 790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I e all'ordinanza del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 768-1989, è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:
settantadue unità al Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);
sessantacinque unità alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L. e C.I.S.L.-Scuola;
cinquantacinque unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.);
ventidue unità alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.);
sette unità alla Federazione italiana scuola (F.I.S.); sei unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.)".
- Si trascrive il testo del dispositivo del D.M. 7 dicembre 1990, recante designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola:
"Art. 1. - La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola, è composta nel modo seguente:
Ministro per la funzione pubblica, presidente;
Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro della pubblica istruzione, o Sottosegretario di Stato delegato.
Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata alla trattativa per la formazione dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola, è composta:
dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale della scuola:
CGIL/Scuola, organizzazione di categoria di comparto aderente alla C.G.I.L.;
Feder/Scuola/CISL, organizzazione di categoria di comparto aderente alla C.I.S.L.;
UIL/Scuola, organizzazione di categoria di comparto aderente alla U.I.L.;
CONFSAL/SNALS, organizzazione di categoria di comparto aderente alla Conf.S.A.L.;
Federazione sindacale Gilda-UNAMS, in via eccezionale tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 e in considerazione degli scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla predetta direttiva circolare del 28 ottobre 1988, della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali del comparto e dell'aggregazione tra il personale operante nel comparto "scuola" con conseguente prospettiva di tendenziale crescita della consistenza rappresentativa;
dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
Confederazione generale italiana dei lavoratori (C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienza (C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri diretti della funzione pubblica (Confe.D.I.R.)".
- La legge n. 715/1978 riguarda "Copertura finanziaria del D.P.R. concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato". Il testo dell'art. 8 di detta legge è il seguente:
"Art. 8. - Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Il testo dell'art. 47 della citata legge n. 249/1968 è il seguente:
"Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti".
- Il D.P.R. n. 399/1988 riguarda il contratto del comparto del personale della scuola per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Il testo del comma 10 del relativo art. 3 è il seguente: "10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti, prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collateriali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6".
Il testo dell'art. 14, comma 8, del medesimo decreto, è il seguente: "8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1 settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attvità sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utlizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e della funzione pubblica".