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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1988)
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Testo in vigore dal:  25-9-1988

Art. 3

Trattamento economico

Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000
Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato;
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale del primo inquadramento ed in quelle successive.
5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché qualora sia stato imposto da ragioni strutturale, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 312/1980:
"Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
- Si trascrive il testo dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 15 della legge n. 270/1982:
"Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto".
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 209/1987:
"1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale".