stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 agosto 1991, n. 262

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 20-08-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-4-1995
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si
applicano, in materia di permessi sindacali  annuali  retribuiti,  le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola  aventi  diritto
alle aspettative sindacali di cui  all'articolo  45  della  legge  18
marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10  novembre  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire,  per  i
loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al
citato articolo 45, anche di permessi  annuali  retribuiti,  riferiti
all'anno scolastico. 
  3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui  al  comma
2, nei limiti del numero totale annuo di cui al  comma  5,  anche  le
organizzazioni  sindacali  aderenti  alle  confederazioni   nazionali
maggiormente rappresentative, o ad esse  collegate,  non  contemplate
nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni  sindacali
facciano parte  della  delegazione  sindacale  determinata,  ai  fini
dell'accordo sindacale  per  il  triennio  1991-1993  riguardante  il
comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro  per
la funzione pubblica  7  dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990. 
  4.  Il  cumulo  dei   permessi   sindacali   retribuiti,   previsto
dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e'  effettuato,
per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, anche per compensazione in  ambito  nazionale,
secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti  esoneri  dal
servizio tra le  varie  province,  che  tenga  conto  delle  esigenze
peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale. 
  5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo  sono
attribuiti nei limiti del  numero  totale  annuo  complessivamente  a
disposizione, determinato secondo quanto  disposto  dall'articolo  47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della  legge  17
novembre 1978, n. 715. 
  6.  La  ripartizione  del  numero  totale  dei   permessi   annuali
attribuibili di cui al comma 5 e' effettuata, per gli anni scolastici
1990-1991 e  1991-1992,  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  di  cui  all'articolo  8
della legge 17 novembre 1978, n. 715. 
  7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di
cui al comma  2  concessi  fino  all'anno  scolastico  1989-1990  dal
Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo  47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della  legge  17
novembre 1978, n. 715. 
  8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma  10,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica  anche
per gli anni scolastici 1990-1991 e  1991-1992,  fino  a  quando  non
sara' data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto. 
  9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco  dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al  presente  articolo
viene pubblicato ogni anno nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero
della pubblica istruzione. 
  10. Sono altresi' annualmente pubblicati nel  Bollettino  ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione,  con  decreti  del  Ministro
della pubblica istruzione, gli elenchi  del  personale  della  scuola
comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da  quelli  di
istituto. 
   11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno  riportare,  oltre
all'indicazione delle sedi di titolarita', anche quella  degli  enti,
degli  uffici  o  delle  organizzazioni  beneficiari   del   comando,
dell'aspettativa,  dell'utilizzazione  o  della  collocazione   fuori
ruolo. ((2)) 
    
-----------------

    
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770  ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma  8)  che  per  effetto  dell'art.  54,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, dalla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  n.
770/94, cessa di avere efficacia il presente articolo.