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LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991

Art. 14

1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché le idonee di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990.
2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale data non è consentito revocare le domande già presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti già svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico già previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
4. È altresì inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
482.
5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno 15 mesi a decorrere dal 1› marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
Note all'art. 14:
- La legge n. 395/1990, entrata in vigore l'11 gennaio 1991, reca: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
Si trascrive il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 5 e 6, e dell'intero art. 27 di detta legge:
"Art. 25 (Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia). - 1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'art. 4- ter del decreto- legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.
2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'art. 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.
3-4. (Omissis).
5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazionepenitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 29, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale.
7-8. (Omissis)".
"Art. 27 (Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla pre- via copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 108/1989, recante un'ulteriore revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena:
"1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4› livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:
a) (omissis);
b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge".
- Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
"Art. 2. - Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale se assunto con mansioni impiegatizie, e per la corrispondente categoria di ruolo se assunto con mansioni di operaio, nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.
Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'ENPAS ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi".
- L'art. 12 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è così formulato:
"Art. 12 (Enti pubblici). - Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, i quali abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:
a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;
b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive e equipollenti;
c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono con- siderate unità.
Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'art. 9.
Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie in- dicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e suc- cessive modificazioni".
- L'art. 41 del D.L.L. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), come sostituito dall'articolo unico della legge n. 703/1956, è così formulato:
"Art. 41. - Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente, a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini dell'istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia - ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.
In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.
Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.
Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508".