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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 356

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  28-10-1987
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Art. 4-ter

(((Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia.
Istituzione del ruolo ad esaurimento). ))
((
1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, sono iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituito ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607.
3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento è computato a tutti gli effetti.
4. Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia
))