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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 381

Modificazioni ai regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento del combattenti, partigiani e reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1963)
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Testo in vigore dal:  31-5-1947

Art. 26


All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono aggiunti i seguenti comma:
"In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa distaccherà, in tutto o in parte, ufficiali di altre armi.
Questi ultimi ufficiali, fino a quando saranno distaccati a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri nella misura stabilita, per il grado ricoperto.
Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 33 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508".