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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 381

Modificazioni ai regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento del combattenti, partigiani e reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1963)
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Testo in vigore dal:  17-2-1963
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e il tesoro, per la difesa e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il ruolo organico del Corpo degli agenti di custodia, determinato dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è aumentato, nei vari gradi, delle seguenti unità:

marescialli maggiori........................................ 10 marescialli capi e ordinari................................. 27 brigadieri................................................. 150 vicebrigadieri............................................. 250 guardie scelte............................................. 350 guardie e allievi......................................... 2000
L'aumento organico relativo ai gradi di maresciallo sarà attuato in ragione del 50% entro l'esercizio finanziario in corso, e l'altro 50% durante l'esercizio 1947-1948.
Tale aumento ha vigore per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per il riassorbimento valgono le norme contenute nel terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale su citato. (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 aprile 1954, n. 119 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 ottobre 1957, n. 971 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 aprile 1961, n. 281 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 dicembre 1962, n. 1867 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.