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LEGGE 12 ottobre 1957, n. 971

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  12-11-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1957

GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA