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LEGGE 12 ottobre 1957, n. 971

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal: 12-11-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di  cui
agli articoli 3 del decreto  legislativo  luogotenenziale  21  agosto
1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959. 
  Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi  secondo  le
disposizioni  dell'art.  3,  comma  terzo,  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avra' inizio  il  1°  gennaio
1960. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                              ZOLI - GONELLA - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA