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LEGGE 7 aprile 1954, n. 119

Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

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Testo in vigore dal:  15-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.
Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO