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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 508

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. (045U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
Testo in vigore dal:  17-2-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque.

A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sarà destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio.

Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella A annessa al presente decreto, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Eguale sanatoria è concessa per i richiamati in temporaneo servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sarà provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti.
(4)(5)(7)(8)
((10))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 30 giugno 1951, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, inizierà, anziché l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 7 aprile 1954, n. 119 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.
Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1 giugno 1955".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 12 ottobre 1957, n. 971 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1 gennaio 1960".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 3 aprile 1961, n. 281 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1 gennaio 1962.
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 31 dicembre 1962, n. 1867 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.
Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, avrà inizio il 1 gennaio 1965".