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LEGGE 7 aprile 1954, n. 119

Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui
agli  articoli  3  del  decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto
1945,  n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  5  maggio  1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio
1955.
  Il  riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art.
3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avra'
inizio il 1 giugno 1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 aprile 1954

                               EINAUDI

                                            SCELBA - DE PIETRO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO