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LEGGE 12 febbraio 1986, n. 27

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

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Testo in vigore dal:  4-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:
appuntati e guardie n. 19.844.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 773/1981 reca: "Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia". Il testo dell'art. 1 di detta legge, prima della modifica di organico degli appuntati e delle guardie prevista dal presente articolo, era il seguente:
"Art. 1 - L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . 2.410 appuntati e guardie. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.844 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.241
Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge".