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LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal: 17-10-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                              la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gia' sostituito dall'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1989, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 110  (Applicazione  dei  magistrati).  -  1.  Possono  essere
applicati alle  preture  circondariali,  ai  tribunali  ordinari,  ai
tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti  di  appello,
indipendentemente dalla integrale copertura  del  relativo  organico,
quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili  e
prevalenti, uno o piu'  magistrati  in  servizio  presso  gli  organi
giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli  stessi  motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di
cui all'articolo 70,  comma  1,  sostituti  procuratori  in  servizio
presso uffici di  procura  del  medesimo  o  di  altro  distretto.  I
magistrati  di  tribunale  possono  essere  applicati  per   svolgere
funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. 
   2. La scelta  dei  magistrati  da  applicare  e'  operata  secondo
criteri obiettivi e  predeterminati  indicati  in  via  generale  dal
Consiglio superiore della magistratura ed  approvati  contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione
e' disposta con decreto motivato, sentito il  consiglio  giudiziario,
dal presidente della corte di appello per i  magistrati  in  servizio
presso organi giudicanti del medesimo  distretto  e  dal  procuratore
generale presso la corte di appello  per  i  magistrati  in  servizio
presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e'  trasmessa
al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di  grazia  e
giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 
   3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o  uffici
del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e'  disposta
dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei  criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma
2, su richiesta motivata del Ministro di grazia  e  giustizia  ovvero
del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la
corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo  o  l'ufficio  al
quale si riferisce l'applicazione, sentito il  consiglio  giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il  magistrato  che  dovrebbe
essere applicato. L'applicazione e' disposta con  preferenza  per  il
distretto piu'  vicino;  deve  essere  sentito  il  presidente  o  il
procuratore generale della corte di  appello  nel  cui  distretto  il
magistrato  da  applicare,  scelto  dal  Consiglio  superiore   della
magistratura, esercita le funzioni. 
   4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2  e  3  e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel  termine  perentorio
di quindici giorni dalla richiesta. 
   5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e'  applicato  puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore ad  un  anno.  In  ogni
caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 
   6. Non puo' far  parte  di  un  collegio  giudicante  piu'  di  un
magistrato applicato. 
   7. Se le esigenze indicate nel  comma  1  sono  determinate  dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti  penali  la  cui  trattazione  si
prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato  non
puo' svolgere attivita' in tali procedimenti". 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                              la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gia' sostituito dall'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1989, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 110  (Applicazione  dei  magistrati).  -  1.  Possono  essere
applicati alle  preture  circondariali,  ai  tribunali  ordinari,  ai
tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti  di  appello,
indipendentemente dalla integrale copertura  del  relativo  organico,
quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili  e
prevalenti, uno o piu'  magistrati  in  servizio  presso  gli  organi
giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli  stessi  motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di
cui all'articolo 70,  comma  1,  sostituti  procuratori  in  servizio
presso uffici di  procura  del  medesimo  o  di  altro  distretto.  I
magistrati  di  tribunale  possono  essere  applicati  per   svolgere
funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. 
   2. La scelta  dei  magistrati  da  applicare  e'  operata  secondo
criteri obiettivi e  predeterminati  indicati  in  via  generale  dal
Consiglio superiore della magistratura ed  approvati  contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione
e' disposta con decreto motivato, sentito il  consiglio  giudiziario,
dal presidente della corte di appello per i  magistrati  in  servizio
presso organi giudicanti del medesimo  distretto  e  dal  procuratore
generale presso la corte di appello  per  i  magistrati  in  servizio
presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e'  trasmessa
al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di  grazia  e
giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 
   3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o  uffici
del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e'  disposta
dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei  criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma
2, su richiesta motivata del Ministro di grazia  e  giustizia  ovvero
del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la
corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo  o  l'ufficio  al
quale si riferisce l'applicazione, sentito il  consiglio  giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il  magistrato  che  dovrebbe
essere applicato. L'applicazione e' disposta con  preferenza  per  il
distretto piu'  vicino;  deve  essere  sentito  il  presidente  o  il
procuratore generale della corte di  appello  nel  cui  distretto  il
magistrato  da  applicare,  scelto  dal  Consiglio  superiore   della
magistratura, esercita le funzioni. 
   4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2  e  3  e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel  termine  perentorio
di quindici giorni dalla richiesta. 
   5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e'  applicato  puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore ad  un  anno.  In  ogni
caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 
   6. Non puo' far  parte  di  un  collegio  giudicante  piu'  di  un
magistrato applicato. 
   7. Se le esigenze indicate nel  comma  1  sono  determinate  dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti  penali  la  cui  trattazione  si
prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato  non
puo' svolgere attivita' in tali procedimenti".