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LEGGE 7 giugno 1990, n. 141

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato".

note: Entrata in vigore della legge: 27/6/1990
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Testo in vigore dal:  27-6-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, l'ente "Ferrovie dello Stato" può disporre l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale. Per la realizzazione del programma quinquennale di pensionamenti anticipati non possono essere utilizzati gli stanziamenti del bilancio dell'ente "Ferrovie dello Stato" preordinati al finanziamento di programmi di investimento.
2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purché alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il quarantesimo anno di età, purché con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensione;
b) abbia maturato diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo utile a pensione.
3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.
4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente inidoneo di cui al comma 2, lettera a), l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.
5. L'Ente "Ferrovie dello Stato" è tenuto, anche per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.
6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'ente "Ferrovie dello Stato" non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292, e sempre che risultino rispettate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. È esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.
8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:
a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;
b) al personale più anziano di età.
9. L'ente "Ferrovie dello Stato" è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.
10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'ente "Ferrovie dello Stato", da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In relazione a quanto disposto dal comma 1, al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 22 della legge n. 42/1979 (Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), come modificato dall'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292, è così formulato:
"Art. 22. - Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal verificarsi dall'evento.
A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta.
In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni due dal verificarsi dell'evento. Allorchè più figli maggiorenni abbiano prsentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
- La legge n. 482/1968 concerne: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
- L'ultimo comma dell'art. 10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) così recita: "Ai soggetti che fruiscono di prepensionamento anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
- L'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è così formulato:
"Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".