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LEGGE 10 luglio 1984, n. 292

Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
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Testo in vigore dal:  29-7-1984

Art. 4


La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova istituzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, e ottenuta mediante l'applicazione del disposto dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, così come modificato dal penultimo comma del presente articolo.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà determinato l'organico delle restanti categorie, fermo restando complessivamente per le nove categorie, il limite globale del contingente dei posti di organico e di spesa tali definiti dal quadro n. 4 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quantitativo di oltre organico fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le dotazioni organiche così come rispettivamente stabilite e determinate nei precedenti commi per le categorie di classificazione del personale ferroviario, con esclusione del quantitativo di posti di organico attribuito al profilo di ispettore capo aggiunto, saranno ripartite distintamente per i profili professionali individuati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, per ciascun compartimento, servizio o unità equiparata.
L'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è così modificato:
"Le facoltà di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse".
L'articolo 22, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:
"A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta".