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LEGGE 10 luglio 1984, n. 292

Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-7-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  dell'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato e'
classificato nelle seguenti categorie professionali:
    a) Prima categoria: Operatore comune;
    b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
    c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
    d) Quinta categoria: Tecnico;
    e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
    f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
    g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;
    h) Nona categoria: Vice Dirigente.
  Per  ciascuna  delle  sopra  indicate  categorie di classificazione
professionale  le  attribuzioni  sono  definite  dalle corrispondenti
declaratorie:
    1)  Prima  categoria:  operatore comune. Svolge attivita' manuali
nei   settori   di   esercizio  per  l'espletamento  delle  quali  e'
sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.
    2)   Seconda-terza   categoria:   operatore  qualificato.  Svolge
attivita'   manuali   ed   esecutive   con   possesso  di  cognizioni
tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.
    3)   Terza-quarta   categoria:  operatore  specializzato.  Svolge
attivita'  esecutive  che  richiedono  cognizione  tecnica,  pratica,
amministrativa   e   specializzazione   professionale  con  autonomia
operativa  nei  limiti  delle  norme  regolamentari  e  di  procedure
prefissate, nonche' operazioni manuali.
    4)  Quinta  categoria:  tecnico.  Svolge  attivita'  esecutiva di
natura   tecnico-pratica,   amministrativa  e  contabile  richiedenti
preparazione  professionale  ed  autonomia  di  disimpegno nei limiti
delle norme e dei regolamenti del proprio settore.
    5)   Quinta-sesta   categoria:   tecnico   specializzato.  Svolge
attivita'   tecniche,  amministrative  e  contabili  con  particolare
preparazione  professionale  specializzata  con autonomia operativa e
responsabilita'  diretta  con facolta' di iniziativa nei limiti delle
norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
    6)   Settima   categoria:  tecnico  superiore  direttivo.  Svolge
attivita'  amministrativa,  contabile o tecnica anche con funzioni di
coordinamento   e  controllo  richiedenti  particolare  preparazione,
capacita'  professionale  ed autonomia di iniziativa nei limiti delle
direttive particolari del proprio settore.
    7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:
      a)  attivita'  richiedente  notevole  esperienza  di servizio e
capacita'  professionale con discrezionalita' di poteri, con facolta'
di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive
generali del proprio settore;
      b)  attivita'  qualificata  di  studio, progettazione, ricerca,
propulsione,  coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie
e delegate.
    8)  Nona  categoria: vice dirigente. Svolge attivita' richiedente
preparazione   professionale   altamente   specializzata,  anche  con
preposizione  ad  impianti  o unita' organiche complesse di rilevante
entita', di:
      a)  direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito
dei  processi  operativi  ed  attuativi  dei settori di appartenenza,
nonche'  promozione  ed  attuazione,  in  via  autonoma, di ricerche,
sperimentazioni e sistemi informativi. Vi e' connessa responsabilita'
organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
      b)  attivita'  di  impulso,  direzione,  vigilanza,  controllo,
coordinamento,  consulenza,  studio,  elaborazione,  progettazione  e
ricerca  nel  campo  amministrativo  o tecnico, con funzioni proprie,
vicarie e delegate. Occorrendo, puo' essere preposto al coordinamento
di  piu'  sezioni.  Vi  e'  connessa  responsabilita' organizzativa e
diretta dei risultati conseguiti.
  Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio
di  amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base  nazionale,  le  declaratorie delle categorie di cui al presente
articolo  potranno  essere  adeguate  alla  nuova  organizzazione del
lavoro  ed  alla  riforma  dello  stato  giuridico ed economico della
dirigenza statale.
  Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio
di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base  nazionale,  sono  definiti i singoli profili professionali, per
ciascuna  delle  categorie  di  cui  al precedente primo comma, ferme
restando  le  disposizioni  fissate  dall'articolo 2, commi secondo e
terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.