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LEGGE 7 giugno 1990, n. 141

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato".

note: Entrata in vigore della legge: 27/6/1990
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Testo in vigore dal: 27-6-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nei  limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, anche se
provenienti dai trasferimenti operati a  carico  del  bilancio  dello
Stato,  l'ente  "Ferrovie dello Stato" puo' disporre l'adozione di un
programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla  base  delle
eccedenze  all'uopo  rilevate.  Il  programma  puo' essere aggiornato
annualmente, tenuto conto dei programmi di attivita' e  dei  relativi
fabbisogni   di   personale.   Per  la  realizzazione  del  programma
quinquennale  di  pensionamenti   anticipati   non   possono   essere
utilizzati  gli  stanziamenti  del bilancio dell'ente "Ferrovie dello
Stato" preordinati al finanziamento di programmi di investimento.
  2.  Il  personale  interessato  al  beneficio  di  cui  al comma 1,
iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera  di
previdenza  e  assistenza  per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), puo'
essere collocato a riposo a  domanda  irrevocabile,  con  diritto  al
trattamento  di  pensione  normale  e  all'indennita'  di buonuscita,
purche' alla scadenza del termine di presentazione delle  domande  si
trovi in una delle seguenti situazioni:
    a)  risulti  dichiarato  in via definitiva fisicamente inidoneo o
con idoneita' fisica limitata a  svolgere  le  mansioni  del  proprio
profilo professionale ed abbia compiuto il quarantesimo anno di eta',
purche' con l'aggiunta del beneficio di cui  al  comma  4  raggiunga,
alla  data  di  cessazione  dal servizio, almeno diciannove anni, sei
mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensione;
    b)  abbia  maturato  diciannove  anni,  sei  mesi  e un giorno di
servizio effettivo utile a pensione.
  3.  Per  il  computo  del  servizio  effettivo  utile a pensione si
considerano anche i servizi ed i periodi  pregressi  computati  ed  i
servizi  computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a
qualsiasi titolo spettanti.
  4.  Al  personale  collocato  a  riposo in base alla presente legge
viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo  di  sette
anni,  non  suscettibile  di  alcuna  maggiorazione  e  valevole come
servizio effettivo utile  ai  fini  della  misura  della  pensione  e
dell'indennita'  di  buonuscita e della relativa liquidazione; per il
personale riconosciuto  fisicamente  inidoneo  di  cui  al  comma  2,
lettera  a),  l'aumento degli anni di servizio e' attribuito anche ai
fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni
di  servizio  deve essere attribuito in misura tale da far conseguire
una anzianita' di servizio non superiore a quella  conseguibile  alla
data del compimento dei limiti di eta' e di servizio, previsti per la
risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme  contrattuali.
  5.  L'Ente  "Ferrovie  dello Stato" e' tenuto, anche per la quota a
carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS
e  al  Fondo  pensioni,  limitatamente per quest'ultimo alla parte di
aumento sufficiente al  conseguimento  della  pensione  nella  misura
massima   consentita,   da  calcolare,  rispettivamente,  sulla  base
dell'ultima retribuzione imponibile e sulla  base  della  pensione  e
dell'indennita' integrativa speciale.
  6.  Per  l'intera  durata  di  applicazione del programma di cui al
comma 1, l'ente "Ferrovie dello Stato" non e' tenuto alle  assunzioni
obbligatorie,  limitatamente al personale dei settori dell'esercizio,
fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo  22  della  legge  6
febbraio  1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10
luglio 1984, n. 292, e sempre che risultino rispettate, alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, le percentuali d'obbligo
previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
  7.  Nei  confronti  dei  dipendenti  che vengono collocati a riposo
fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione  di
cui  all'ultimo  comma  dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
1983,   n.   79.   E'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  6  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; e' fatto salvo il
diritto alla applicazione del citato  articolo  6  nei  confronti  di
coloro  che  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge
risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.
  8.  Il  personale  che  presenta domanda ai fini del collocamento a
riposo anticipato, e' incluso in graduatorie distinte per  settori  e
sedi  di  appartenenza,  compartimentali e centrali, ad eccezione del
personale con qualifiche dirigenziali, il  quale  viene  collocato  a
riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore
eccedente e' data precedenza ai dipendenti:
    a)  dichiarati  fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneita'
fisica limitata;
    b) al personale piu' anziano di eta'.
  9. L'ente "Ferrovie dello Stato" e' tenuto ad accogliere le domande
nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.
 10.  I  criteri e le modalita' di applicazione della presente legge,
anche relativamente alla  fissazione  dei  termini  di  presentazione
delle  domande  per  ciascun  anno  di attuazione del programma, sono
definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di  concerto  con  i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e del tesoro, su
proposta dell'ente "Ferrovie dello Stato", da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 11.  In relazione a quanto disposto dal comma 1, al relativo onere a
carico del bilancio  dello  Stato,  pari  a  lire  300  miliardi  per
ciascuno  degli  anni  1989  e  1990, si provvede con lo stanziamento
iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 giugno 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  22  della  legge  n.  42/1979 (Nuove norme su
          inquadramento,  ordinamento  organico,  stato  giuridico  e
          trattamento  economico  del personale dell'Azienda autonoma
          delle ferrovie dello Stato), come  modificato  dall'art.  4
          della legge 10 luglio 1984, n. 292, e' cosi' formulato:
             "Art.  22. - Indipendentemente dalle disposizioni di cui
          all'art.  12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'art.
          12  della  legge  26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma
          delle ferrovie dello Stato puo' disporre  l'assunzione  del
          coniuge superstite del dipendente ferroviario che ne faccia
          richiesta entro  e  non  oltre  due  anni  dal  verificarsi
          dall'evento.
             A  tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico
          volta    a     volta     attribuiti     alle     categorie:
          prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta.
             In  caso  di  rinuncia  espressa  o  tacita da parte del
          coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale  facolta'
          di  assumere  un figlio maggiorenne del dipendente deceduto
          che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di
          anni due dal verificarsi dell'evento.  Allorche' piu' figli
          maggiorenni abbiano prsentato richiesta di assunzione entro
          il    termine    previsto,   l'Azienda   potra'   procedere
          all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico
          della nascita.
             La   norma  trova  applicazione  anche  per  gli  eventi
          verificatisi nei due anni precedenti alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge".
             -  La  legge  n. 482/1968 concerne: "Disciplina generale
          delle   assunzioni   obbligatorie   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e le aziende private".
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  10  del  D.L.  n. 17/1983
          (Misure per il contenimento del  costo  del  lavoro  e  per
          favorire  l'occupazione)  cosi'  recita:  "Ai  soggetti che
          fruiscono di prepensionamento  anticipati  in  applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153".
             - L'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia
          previdenziale) e' cosi' formulato:
             "Art.  6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative dalla medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli  ordinamenti,  possono  optare  di   continuare   a
          prestare  la  loro  opera  fino  al perfezionamento di tale
          requisito  o  per  incrementare   la   propria   anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
             L'esercizio  della  facolta'  di cui al comma precedente
          deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei  mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia.
             Per  gli  assicurati  che alla data di entrata in vigore
          del presente decreto prestano ancora attivita'  lavorativa,
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore   di  lavoro  di  cui  al  comma  precedente.   Tale
          disposizione si applica anche agli assicurati che  maturano
          i  requisiti  previsti  entro  i  sei  mesi successivi alla
          entrata in vigore del presente decreto.  In  tale  caso  la
          comunicazione  al  datore  di lavoro deve essere effettuata
          non oltre la data  in  cui  i  predetti  requisiti  vengono
          maturati.
            Nei  confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati,  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n.
          604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
            Qualora  i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia  decorre  dal
          primo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale e'
          stata presentata la domanda.
             Nel  caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di
          preavviso per alcuna delle parti".