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LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1984)
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Testo in vigore dal:  29-7-1984
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Art. 22


Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'articolo 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.
((A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta))
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In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento.
Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.