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LEGGE 8 agosto 1977, n. 535

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  21-8-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino dello modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo né in ordine alle persone dei collaboratori né in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti"".
"Art. 2-ter. - Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonché le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.
È altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali".
All'articolo 3, dopo le parole: "legge 9 ottobre 1971, n. 825", sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 1978,".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO