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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 351

Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 535 (in G.U. 20/08/1977, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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Testo in vigore dal:  21-8-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, né la sopratassa e gli interessi previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
((Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino dello modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784))
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