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LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
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Testo in vigore dal:  3-1-1978
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Art. 21


Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:
1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;
2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.
((Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto))
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In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978.
Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.
((L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.
All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli))
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