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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1986)
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Testo in vigore dal:  5-12-1975

Art. 9


All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".