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LEGGE 2 luglio 1970, n. 520

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1980)
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Testo in vigore dal:  7-5-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.
((1))

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 marzo 1980, n. 144 (con l'art. 1) ha disposto che "La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, è aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potrà, in caso di necessità, essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste".