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LEGGE 2 luglio 1970, n. 520

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1980)
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Testo in vigore dal:  5-8-1970 al: 6-5-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.
Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.