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LEGGE 2 luglio 1970, n. 520

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1980)
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Testo in vigore dal: 7-5-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  una  spesa  di lire 100.000.000 annue da iscrivere
nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero degli affari
esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri
derivanti  dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta'
in favore di Paesi colpiti da gravi calamita'. ((1))
  Le  somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono
esserlo nei due anni successivi.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  31  marzo  1980,  n. 144 (con l'art. 1) ha disposto che "La
spesa  iscritta  nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri  per  far  fronte  agli  oneri  derivanti dalla partecipazione
italiana  a  interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da
gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, e' aumentata
a  partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potra',
in  caso di necessita', essere ulteriormente integrato, sia nell'anno
1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal
fondo di riserva per le spese impreviste".