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LEGGE 1 agosto 1969, n. 478

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

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Testo in vigore dal:  8-8-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969;
all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970;
dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:
È prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.
Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;
all'articolo 8 sono aggiunte le parole:
Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;
dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-bis:
La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, è modificata come segue:

=====================================================================
| | Aliquota di imposta
Numero | |---------------------------
e lettera | Denominazione della merce| Da restituire|Di conguaglio
della tariffa| | sui prodotti| sui prodotti
doganale | | esportati | importati
-------------|--------------------------|--------------|------------
ex 53.02 |Peli fini o grossolani, | |
|in massa: | |
| ex B. altri: | |
| ex II peli fini: | |
| a) di coniglio d'angora| (a) 3,60 | (a) 3,60
| b) di coniglio (escluso| |
|il coniglio d'angora), le-| |
|pre, castoro, nutria e to-| |
|po muschiato..............| (a) 3,60 | (a) 3,60


(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

l'articolo 9 è sostituito con il seguente:
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.
Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;
dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
Art. 9-bis. - L'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, è sostituito dal seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti".
Art. 9-ter. - Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:
"a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento";
l'articolo 10 è sostituito con il seguente:
Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative allo accertamento e alla repressione delle violazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 agosto 1969

SARAGAT RUMOR - REALE - COLOMBO - PRETI - TANASSI - V. COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA