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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. 900

Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1967, n. 1155 (in G.U. 13/12/1967, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1967)
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Testo in vigore dal:  14-10-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni le disposizioni legislative concernenti la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967, n. 370, concernenti la sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana indicati al punto V, lettera a) e b), dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonché l'applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 3 del citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.