stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. 900

Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1967, n. 1155 (in G.U. 13/12/1967, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1967)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-10-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella
legge 8 dicembre 1961, n. 1266;
  Visto  il  decreto-legge  7  ottobre 1965, n. 1118, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;
  Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 26 aprile 1945, n.
223;
  Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare per
altri due anni le disposizioni legislative concernenti la sospensione
dell'imposta  di  fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di
confine  sui  filati  di  lana  e  la  istituzione di una addizionale
speciale  all'imposta  generale  sull'entrata  per  le  materie prime
tessili;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri   per  il  tesoro,  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica,  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969
le  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118,
convertito,  con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309,
quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967,
n. 370, concernenti la sospensione della applicazione dell'imposta di
fabbricazione  e  della  corrispondente  sovrimposta di confine per i
filati  di lana indicati al punto V, lettera a) e b), dell'art. 1 del
decreto-legge  7  ottobre  1961,  n.  1029,  convertito nella legge 8
dicembre  1961,  n.  1266,  nonche'  l'applicazione  dell'addizionale
speciale  all'imposta  generale sull'entrata prevista dall'art. 3 del
citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.