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DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. 319

Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1969, n. 478 (in G.U. 07/08/1969, n.201).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1971)
Testo in vigore dal:  31-12-1971
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;
Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successiva proroga;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309 e successiva proroga;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche e di istituire un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di cotone, nonché di apportare talune modificazioni in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


È sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266.
I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 6 dicembre 1971, n. 1054 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "È prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonché sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972."