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LEGGE 7 dicembre 1967, n. 1155

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.

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Testo in vigore dal:  14-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 è sostituito con il seguente:
"Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1967

SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE