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LEGGE 7 dicembre 1967, n. 1155

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.

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Testo in vigore dal: 14-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900,
recante  la  proroga  delle  disposizioni  concernenti la sospensione
dell'applicazione    dell'imposta    di    fabbricazione    e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui  filati  di  lana  e la
istituzione   di   una   addizionale  speciale  all'imposta  generale
sull'entrata   per   le   materie  prime  tessili,  con  la  seguente
modificazione:
    L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
    "Resta  ferma  la  disposizione  dell'articolo  4  della  legge 9
ottobre 1967, n. 973".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - PRETI - PIERACCINI
                                                - COLOMBO - ANDREOTTI
                                                             - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE