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LEGGE 22 febbraio 1968, n. 115

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1996)
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Testo in vigore dal:  27-7-1996
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Art. 1


Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
((11))

Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni. (1)
Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni. (2)(3)(6)
La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968;
quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 luglio 1971, n.582 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 7.050 milioni."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresì disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato, a lire, 3.230 milioni."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 8 agosto 1977, n. 639 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente articolo 1, già elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni";ha altresì disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevate a lire 4.230 milioni."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente articolo I, già elevato a lire 18.000 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 19 gennaio 1979, n. 17 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, già elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni"; ha altresì disposto (con l'art. 10, comma 3) che" Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 dicembre 1980, n. 826 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, è ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 16, comma 12) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997."