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LEGGE 22 febbraio 1968, n. 115

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1996)
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Testo in vigore dal: 27-7-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.

  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo  1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione
dell'articolo   3  del  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a
favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da
lire  10.300  milioni  a lire 11.000 milioni. (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (10) ((11))
  Il  limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma
dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione
delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio
1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni. (1)
  Il  limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo  1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione
delle   provvidenze   contemplate   nell'articolo  7-bis  del  citato
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
2.730 milioni. (2)(3)(6)
  La  maggiore  spesa  prevista dal primo comma del presente articolo
sara'  iscritta  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno 1968;
  quella  di  cui  al  secondo  comma nello stato di previsione della
spesa  dello  stesso  Ministero,  in  ragione  di lire 1 miliardo per
l'anno  finanziario  1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la
spesa   prevista   dal   terzo   comma   in   quello   del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire
250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 19 luglio 1971, n.582 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Il  limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge   15   dicembre  1951,  numero  1334,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
7.050 milioni."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Il  fondo  delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore  delle  imprese  danneggiate da pubbliche calamita' e'
elevato  da  lire  11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresi'
disposto  (con  l'art.  1,  comma 3) che " Il limite di spesa di lire
2.730  milioni,  previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge
22  febbraio  1968,  n.  115,  per  la  concessione delle provvidenze
contemplate  nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio
1952, n. 50, e' elevato, a lire, 3.230 milioni."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 8 agosto 1977, n. 639 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
"  Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore  delle  imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei
comuni  di  cui  al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 15.000
milioni  con  l'articolo  1  della  legge  5  maggio 1977, n. 209, e'
ulteriormente  elevato  a  lire  18.000 milioni";ha altresi' disposto
(con  l'art.  8,  comma  3)  che  "Il  limite  di spesa di lire 2.730
milioni,  previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo 1 della legge 22
febbraio   1968,   n.  115,  per  la  concessione  delle  provvidenze
contemplate  nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio
1952, n. 50, gia' elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della
legge  5  maggio  1977, n. 209, e' ulteriormente elevate a lire 4.230
milioni."
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che
"Il  fondo  delle  anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore  delle  imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei
comuni  di  cui  al precedente articolo I, gia' elevato a lire 18.000
milioni  con  l'articolo  8  della  legge  8  agosto 1977, n. 639, e'
ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni."
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  19 gennaio 1979, n. 17 ha disposto (con l'art. 12, comma 2)
che  "  Il  fondo  delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo
comma  dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di
cui  alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A,
gia'  elevato  a  lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3
gennaio 1978, n. 2, e' ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  3  aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che  "  Il  fondo  delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo
comma  dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  gia' elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge
19  gennaio  1979,  n.  17,  e'  ulteriormente  elevato a lire 48.500
milioni";  ha  altresi'  disposto  (con  l'art.  10, comma 3) che" Il
limite  di  spesa  di  lire  2.730  milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per la
concessione  delle  provvidenze  contemplate  nell'articolo 7-bis del
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a
lire  4.230  milioni  con  l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n.
639, e' ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni."
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L. 11 dicembre 1980, n. 826 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Il  fondo  delle  anticipazioni dello Stato, previsto dal primo
comma  dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato  a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile
1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 2)
che  "  Il  fondo  delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo
comma  dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore  delle  imprese  industriali, commerciali ed artigiane
danneggiato  da  pubbliche  calamita',  gia'  elevato  a  lire 54.500
milioni  con  l'articolo  1  della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e'
ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11, comma 7)
che  "Il  fondo  delle  anticipazioni dello Stato, previsto dal primo
comma  dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1952,  n.  50,  a  favore  delle  aziende  danneggiate  da  pubbliche
calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge
27  dicembre  1983,  n. 730, a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente
elevato a lire 131.500 milioni."
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AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 16, comma 12)
che  "Il  fondo  delle  anticipazioni dello Stato, previsto dal primo
comma  dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 158,5
miliardi."
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla
L.  25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
"Il  Fondo  delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato  a  238,5  miliardi  con  legge  23 dicembre 1992, n. 500, e'
ulteriormente  elevato  a  256,5  miliardi  per l'anno 1996 e a 261,5
miliardi a decorrere dall'anno 1997."