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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1967)
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Testo in vigore dal:  14-5-1967

Art. 54


Sono, altresì, stabiliti per l'anno finanziario 1967, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, numero 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.270.000.000, di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 380.000.000, destinate, per lire 190.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.635.000.000 destinate, per lire 817 milioni e 500.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 75.000.000;
3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000.