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LEGGE 22 giugno 1950, n. 480

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.

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Testo in vigore dal:  21-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevato di lire un miliardo, ripartito come segue:
1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589: lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.