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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1965)
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Testo in vigore dal:  2-9-1954
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Art. 6


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.
((Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali già esistenti, tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento))
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