stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1965)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-4-1953 al: 13-8-1965
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle più urgenti necessità dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.
Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.
Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.
L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.