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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1965)
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Testo in vigore dal: 24-4-1953
al: 13-8-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  enti  i  quali  intendano  eseguire opere di loro competenza a
norma  della  legge  3  agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al
Ministero  dei  lavori  pubblici entro il mese di dicembre di ciascun
anno.
  Le  domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente
per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza
alle  piu'  urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti
al  Ministero  per  il  tramite  e  con le eventuali osservazioni dei
Provveditorati  alle  opere  pubbliche  in modo che vi giungano entro
l'aprile successivo.
  Entro  il  luglio  di  ogni  anno,  in  relazione agli stanziamenti
previsti   nel  bilancio  dell'esercizio  finanziario  in  corso,  il
Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.
  Le  opere  comprese  nei  programmi  formati  a  norma del presente
articolo  saranno  eseguite  a  cura degli enti interessati, dopo che
siano  intervenute  l'approvazione  dei  progetti  esecutivi da parte
dell'organo  tecnico competente e la concessione del contributo dello
Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.
  L'art.  15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, sono abrogati.