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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1967)
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Testo in vigore dal: 14-5-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore,  delle  imposte  e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle  casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario  1967, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata
(Tabella n. 1).
  E'  altresi'  autorizzata  l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi  i  ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.