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LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
Testo in vigore dal:  1-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.