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LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  11-4-1963

Art. 5


L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
"L'avvocato o il procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".