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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
Testo in vigore dal:  11-4-1963
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Art. 26

((Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto))
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