stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-4-1963

Art. 7


L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".