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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 122

Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale.

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Testo in vigore dal:  16-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:
a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;
b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.